| INTERVISTA |La straordinaria sintesi della medicina integrata

12 Medicina integrata • febbraio 2023 di Mariella Di Stefano • Giornalista esperta in terapie complementari

“Leggere il paziente nella sua globalità, affrontando i suoi problemi nella loro unità. Un approccio a 360° alla persona, che si può mettere in atto anche nello studio del Medico di Medicina Generale. Lo spiega Maria Concetta Giuliano, esperta in medicina integrata e omeopatia e medico di famiglia a Catania ….”

15 febbraio 2023 at 11:36 Lascia un commento

EVENTO ECM su Ambiente e Salute -15 Dicembre 2018 – Acireale )CT)

EVENTO ECM su Ambiente e Salute – La città ecocompatibile e Tutela della salute 15 Dicembre 2018 Aula convegni P.O. S. Marta e S. Venera , Via Caronia — Acireale CT

Locandina EVENTO 15 DICEMBRE 2018

Programma

ore 8.00– 8.30 registrazione dei partecipanti
Tavola Rotonda
Moderatore: Lorenzo Maniace
Mario Cuccia Conosciamo Legionella Pneumophila? Parliamone
Giuseppe Di Maria Legionellosi in Italia
Ferdinando Laghi Ambiente è salute ?
Maria Concetta Giuliano Ruolo della epigenetica nelle genesi delle malattie cronico-degenerative
Giovanni Benedetto Registro Tumori a Catania
Rocco Massimo Cappellano Comunicazione del rischio in sanità
12.30-13.30 Confronto dibattito
13.30-14.00 Verifica apprendimento

11 novembre 2018 at 13:07 Lascia un commento

Omeopatia solo effetto placebo? Falsità antiscientifiche e pregiudizi.

su “FIMMG NOTIZIE” http://www.fimmgnotizie.org venerdì 11 maggio 2018 14.37 – Notizie

“Omeopatia solo effetto placebo? Falsità antiscientifiche e pregiudizi. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Maria Concetta Giuliano, medico di famiglia della FIMMG di Catania e Consigliere Nazionale SIOMI”

“L’OMS riconosce l’omeopatia come disciplina medica con frequenti segnali di apertura nei confronti delle medicine tradizionali e non convenzionali e definendone anche le strategie da raccomandare a governi e operatori da qui fino al 2023 nel rapporto ” WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023″(1): “Le strategie qui definite puntano a supportare gli Stati membri nello sviluppo di politiche fattive e di piani di azione che rafforzino il ruolo delle medicine tradizionali e complementari nel garantire la salute della popolazione”. Riconosce un ruolo importante a tali approcci terapeutici che si discostano dalla medicina allopatica, spesso la integrano ma che soprattutto propongono un diverso approccio alla malattia e alla persona. L’obiettivo per le nazioni dovrà essere “utilizzare il potenziale contributo che le medicine non convenzionali possono fornire alla salute e ad un sistema di cura centrato sulle persone e sul loro benessere” e “promuovere la sicurezza e l’efficacia di tali medicine regolamentando, facendo ricerca e integrando i prodotti, gli operatori e la pratica nel sistema sanitario, laddove ciò si riveli appropriato”.
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio d’Europa – al fine di assicurare ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica e il più alto livello d’informazione sull’innocuità, qualità ed efficacia di tali medicine – hanno da tempo invitato gli Stati membri a regolarizzare lo status delle Medicine complementari in modo da garantirne a pieno titolo l’inserimento nei Servizi sanitari nazionali.
In Italia, i cittadini che che preferiscono affidarsi alle cure alternative dal 2000 a oggi sono più che raddoppiati (2): oltre un italiano su 5 (il 21,2% della popolazione) fa uso di medicinali non convenzionali (con un +6,7% rispetto al 2012) e l’omeopatia risulta essere la cura alternativa più diffusa (76,1%). Oltre 20000 medici, buona parte dei quali inseriti nel SSN (Medici di Famiglia, Pediatri, Ospedalieri, Universitari), la utilizzano integrandola regolarmente nella loro pratica quotidiana (3,4). L’Accordo Conferenza Stato– Regioni del 7/2/2013 sollecita tutti gli OdM ad istituire gli elenchi dei Medici Chirurghi e Odontoiatri esercenti le discipline: Agopuntura, Fitoterapia ed Omeopatia ( Omeopatia, Omotossicologia ed Antroposofia); In Toscana la Medicina Complementare è inserita da diversi anni nel SSR, con molti ambulatori ASL, tre centri di riferimento Regionali e l’Ospedale di Medicina Integrata di Pitigliano (Gr);ambulatori SSN sono presenti in altre Regioni italiane e molte Università hanno attivato Master Biennali, ricerche cliniche e sperimentali sulle Medicine Complementari.
Su queste premesse, e’ quindi naturale che le Società Scientifiche di Omeopatia e Medicina Integrata, in un comunicato congiunto (5), il 9 Maggio abbiano dichiarato il loro assoluto dissenso sulla presentazione di una scheda sull’omeopatia inserita tra l’altro nel sito antibufale della FNOMCeO, considerando ciò un atto gravemente fuorviante e determinante un “cortocircuito” anche rispetto alla delibera del Consiglio Nazionale della Federazione del 2002, che ufficializza l’esercizio dell’omeopatia come “atto medico” e la costituzione dei registri per la Medicina Complementare.
Scheda peraltro affidata a dei soggetti privati e non qualificati come si evince anche dalla scarna bibliografia di riferimento già da tempo screditata (6,7), che hanno mostrato quindi di disconoscere la corposa raccolta di studi sia clinici che sperimentali, favorevoli e superiori al placebo, pubblicati su riviste scientifiche indicizzate, che ne dimostra ampiamente la scientificità e che era già stata presentata al Presidente Anelli nel corso dell’incontro del 3 Maggio (8), svoltosi in maniera serena e molto costruttiva.

  1. http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/
  2. http://www.panoramasanita.it/2017/02/10/quasi-13-milioni-gli-italiani-che-scelgono-lemedicine-non-convenzionali-omeopatia-al-primo-posto/ 
  3. http://www.siomi.it/corto-circuito-della-fnomceo-omeopatia-solo-effetto-placebo-falsita-antiscientifiche-e-pregiudizi/
  4. http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14430528/MC_37.pdf/5ed0b00a-54c4-4e74-8214- 4f2dfec52b23 (pag 9-10)
  5. http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/locandina.pdf
  6. http://www.telemeditalia.it/it/edizioni/edizioni/detail/0/185/434/una-guida-per-il-
    medico.html?edition=20085
  7. https://www.smh.com.au/national/pharmacies-avoid-homeopathy-ban-as-government-parks-recommendations-20180503-p4zd94.htm
  8. https://portale.fnomceo.it/la-fnomceo-incontra-associazioni-omeopati-in-vista-degli-stati-generali/

12 Maggio 2018 at 10:32 Lascia un commento

Certificati INPS per malattia e degenza in ospedale e PS

Le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In caso di ricovero ospedaliero l’INPS eroga ai lavoratori subordinati e parasubordinati una indennità di ricovero che sostituisce la semplice indennità di malattia . L’Inps precisa che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e ricovero. In caso di ospitalità notturna del malato il lavoratore dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato di ricovero, in caso di dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, invece, il certificato da produrre sarà quello di malattia.
Nel caso in cui le strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, potranno rilasciarli in modalità cartacea, riportando tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi.
Nel caso l’azienda ospedaliera non sia in grado di emettere il certificato in forma telematica, questo può anche essere prodotto in forma cartacea, ed a questo proposito l’INPS precisa ulteriormente che ,”mentre in caso di certificato telematico non sussiste alcuna ambiguità, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo – sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale – l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
La Circolare INPS 1094 del 9 marzo l’INPS ulteriori precisazioni per i casi in cui il paziente sia trattenuto in pronto soccorso senza ricovero vero e proprio nella struttura ospedaliera. per necessità di accertamenti prolungati per giungere ad una diagnosi e al ricovero nella struttura specializzata più idonea o per mancanza di posti letto adeguati.
9 Marzo 2018
Circolare INPS 1074 su Indennità di malattia. Permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso. Istruzioni operative.

16 marzo 2018 at 07:07 Lascia un commento

Decreto Lea, cambiano regole per molte esenzioni …

da http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/decreto-lea-cambiano-regole-per-molte-esenzioni-disagi-per-i-pazienti-\ 

15 Gennaio 2018

Decreto Lea, cambiano regole per molte esenzioni, disagi per i pazienti

Articolo di Mauro Miserendino

Il ministero della Salute fa luce sui nuovi livelli essenziali di assistenza con una nota del 7 novembre 2017, esplicativa del decreto Lea, che attiene i compiti dei medici e le nuove esenzioni. Nei pacchetti per i malati cronici, il decreto espunge esami prima esenti quali complemento e clearance della creatinina ma ne aggiunge nuovi (es. densitometria ossea nelle patologie reumatiche). Arriverà un nuovo decreto per fissare la durata minima dell’attestato di cronicità, ma per le nuove patologie inserite nei Lea l’esenzione avrà durata illimitata. Un altro decreto dovrà definire le nuove tariffe degli esami in gravidanza. Le regioni stanno recependo ma segnalano disagi.
Obblighi del medico – Le condizioni di erogazione ora sono limitate a poche prestazioni. Il medico deve inserire il numero di nota specifico e il quesito diagnostico per esteso se prescrive densitometria ossea, laser ad eccimeri per la miopia, radio e adroterapia, indagini genetiche sui tumori (fenotipizzazioni e seno), sulle mutazioni e in vista di trapianti d’organo. Negli altri casi restano le indicazioni di appropriatezza, semplici suggerimenti per i quali le note associate, che sono pure cambiate di numero, non vanno più inserite. Anche lo specialista deve esplicitare il quesito diagnostico e, se servano, nota e condizione di erogabilità; se è libero professionista lo deve fare su ricetta bianca inserendo codice fiscale, numero di iscrizione all’ordine e provincia di riferimento. Nel trascrivere, mmg o pediatra barreranno la casella S di “suggerito”.
Esenzioni – L’ipertensione è differenziata in base al danno d’organo. Se c’è, il codice è 0031, se non c’è è 0A31, le Asl dovranno dire agli assistiti di presentare documentazione clinica di danno d’organo. Poi dovranno informare i pazienti con favismo che la patologia, che ha manifestazioni solo acute, è stata esclusa dal gruppo delle anemie ereditarie e non dà più diritto a esenzione. Tra le “esenti” entrano sei nuove cronicità: sindrome da talidomide, osteomielite cronica, patologie renali croniche, rene policistico autosomico dominante, endometriosi moderata e grave, broncopneumopatia cronico ostruttiva moderata, grave e molto grave. Passano da malattie rare a croniche sindrome di Down, celiachia, sindrome Klinefelder e connettiviti indifferenziate; chi è esente mostrerà l’esenzione vecchia finché le Asl non aggiorneranno gli elenchi. Passano da malattie croniche a rare sclerosi sistemica progressiva e miastenia grave. La sindrome di Kawasaki è fatta rientrare nelle affezioni del sistema circolatorio 0A02-0B02-0C02. Per quattro sindromi (Riley Day, Moebius, Schinzel Gladion e Reifenstein) scompare il codice di esenzione e rientrano in nuovo gruppo: le Asl devono convocare gli assistiti e attribuire il codice. Le regioni che hanno attribuito propri codici d’esenzione per malattia rara dovranno uniformarsi ai codici fissati a livello nazionale. In protesica molti dispositivi da “su misura” (elenco 1) passano a “industriali” (elenco 2) e in tal caso si distinguono fra attivabili da tecnico (2° da carrozzine ad apparecchi acustici) o pronti per l’uso (2b, respiratori, passeggini, seggioloni). Gli accertamenti medico legali di invalidità, cecità, sordità civili e della condizione di handicap restano non soggetti a ticket.
Disagi nelle regioni -«Da noi -spiega Erasmo Bitetti responsabile comunicazione Fimmg Basilicata – per effetto dell’adozione dei nuovi LEA da parte della Regione (per la sola parte relativa ad esenzioni per patologia cronica e rara) dal 1 gennaio 2018 il Cup regionale non accetta più le ricette con i codici univoci 002 e 031 La Basilicata le aveva introdotte a luglio, ma la circolare ora dice che occorre attendere il nuovo tariffario nazionale.
E ancora: alle SW house il recepimento-lampo della circolare non ha dato tempo di modificare le codifiche, e ciò crea disagi specie sull’ipertensione che in base alla nuova normativa va differenziata con danno d’organo e senza. I pazienti ipertesi e con malattie cardiovascolari con ricette ante-entrata in vigore della nota hanno avuto problemi con il Cup che non ha potuto prenotare loro gli stessi esami che in passato. Ancora: la “transcodifica delle reti per le malattie rare” non è aggiornata sui centri di riferimento delle Asl lucane. Per le patologie croniche migrate nell’elenco delle patologie rare e viceversa i responsabili dell’azienda sanitaria di Matera valutano di sostituire d’ufficio i codici di esenzione dandone contestuale comunicazione ai pazienti. Stop invece alle nuove esenzioni in gravidanza: la Basilicata aveva recepito a luglio 2017 i nuovi Lea (DGR n. 660 del 30/6/2017) ma la circolare rimanda l’adozione all’approvazione del nuovo tariffario nazionale».

16 gennaio 2018 at 08:04 Lascia un commento

novità sulle visite fiscali 2018

La richiesta di visita di controllo
 
Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale  fin dal primo giorno di malattia, tramite l’INPS per un controllo tempestivo domiciliare tramite i suoi medici. La visita può essere disposta anche direttamente dall’Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite da questo stesso Ente.
 
Visita fiscale, più volte anche nei festivi
 
La visita fiscale può essere disposta con “cadenza sistematica e ripetitiva”, anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. Per contrastare l’assenteismo, il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). Esempi classici sono l’assenza del lunedì, del giorno successivo alla scadenza ferie o quello dopo la giornata di riposo, una carrellata ben nota alla P.A. o alle Aziende Private. Con le nuove disposizioni, la visita fiscale può essere “ripetitiva” e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia. Fino a ieri, dopo l’arrivo del medico ci si sentiva liberi di uscire di casa liberamente (se naturalmente l’infermità era fittizia) perché ormai si era superato lo scoglio del “controllo”.
 
Fasce orarie di reperibilità
 
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L’obbligo di restare a casa, reperibili, vale  anche per i giorni non lavorativi e festivi. Il decreto non si “adegua” dunque alle osservazioni formulate da palazzo Spada e lascia invariate le vecchie fasce orarie per i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia, non operando l’auspicata armonizzazione con i lavoratori del comparto privato. Il Consiglio di Stato, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, nel settembre dello scorso anno, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore). Alla risposta della funzione pubblica, secondo la quale la riduzione delle ore di accertamento avrebbe ridotto “l’incisività della disciplina dei controlli”, i giudici amministrativi avevano ribattuto che si trattava di una valutazione “prettamente quantitativa”. Ma le osservazioni non sono state accolte e tutto, quindi, dal punto di vista degli orari, rimane come prima.
 
Esclusione della reperibilità
 
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:
 
– patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;
 
– beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (egualmente fatta di elencazione di malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidità);
 
– stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.
 
Non sono più comprese, quindi, tutte quelle infermità più ricorrenti, come  sindrome ansiosa,  bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità che , riconosciute dipendenti da causa di servizio,  consentivano di potersi assentare al riparo dello spauracchio del medico fiscale.
 
Modalità della visita
 
Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità lavorativa riscontrata, lo trasmette all’Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.
 
Domicilio dichiarato
 
E’ compito del dipendente ammalato comunicare all’Ufficio dove presta servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L’Ufficio ne darà comunicazione immediata all’Inps per quanto di competenza e per evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato.
 
Assenza alla visita fiscale
 
Se il medico fiscale non troverà presente il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.
 
Contestazione dell’esito della visita fiscale
 
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l’Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale.
 
Rientro anticipato con nuovo certificato
 
In presenza di guarigione anticipata rispetto alla precedente prognosi, il medico attestante l’iniziale infermità (o altro, in caso di sua assenza) dovrà predisporre un nuovo certificato di anticipata guarigione.

13 gennaio 2018 at 11:13 Lascia un commento

Scuola Nazionale di Omeopatia Clinica e Medicina Integrata – Programma 2018

Anche quest’anno a Catania i Corsi di Omeopatia e Medicina Integrata della Scuola Nazionale SIOMI: Corso base (I anno) e Corso Avanzato (II e III anno), 50 ECM per anno. I corsi si terranno presso l’AIES di Via Bambino 32 (III piano – URP ASPCT). Destinatari del Corso: laureati in Medicina, Odontoiatria, Farmacia, CTF e studenti dell’ultimo anno delle rispettive facoltà.Sono ammessi al Corso Base anche i laureati in Biologia e Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
La Scuola di Omeopatia Clinica della SIOMI (Provider ECM n° 3290), è presente in Italia con 7 sedi didattiche ed è finalizzata all’insegnamento della medicina omeopatica in un percorso diagnostico e terapeutico di Medicina Integrata. Per ogni anno didattico sono conferiti 50 Crediti formativi ECM. La Scuola utilizza un metodo didattico che permette di acquisire conoscenze di immediata applicazione nella pratica clinica quotidiana ed è espressione della cultura indipendente della SIOMI integrare l’omeopatia nella medicina contemporanea secondo i concetti promossi dalla Società fin dal 1999. Completando l’intero Corso (3 anni RESIDENZIALE + FAD), si acquisiscono le competenze per la gestione del malato cronico e si raggiunge il monte ore utile per l’iscrizione al Registro dei medici esperti in omeopatia previsto presso gli Ordini degli Medici, secondo l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.
E’ possibile usufruire della riduzione della quota di iscrizione prevista entro il 31 ottobre in quanto da oggi estesa fino al 30 novembre 2017. Per i giovani medici neolaureati la quota di iscrizione è pari a 500 euro + IVA. Tutte le informazioni utili sul sito http://www.siomi.it/

Programmi, moduli di iscrizione e contatti:  scuola_SIOMI_2018_brochure

6 novembre 2017 at 13:00 Lascia un commento

Circolare su Prescrizioni e Certificati da parte dei Colleghi Specialisti

Dalla FIMMG Catania (Dott. Mimmo Grimaldi) ci perviene la nota della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (ASPCt), a firma del Direttore Sanitario Dott. Franco Luca, sull’ uso ricettario e certificazioni di malattia da parte degli specialisti che ricorda agli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati, Ospedalieri ed Universitari l’obbligo di utilizzare il Ricettario SSN per prescrivere le indagini e le visite specialistiche necessarie al completamento della loro visita, nonchè i farmaci necessari al primo ciclo di terapia ed il certificato di malattia (se ritengono che il paziente necessiti di giorni di riposo) alla fine della visita effettuata, o di convalescenza al momento delle dimissioni ospedaliere.

A tal proposito si allega il certificato-di-malattia modulo cartaceo per Medici senza credenziali o accesso telematico che deve essere utilizzato e consegnato al paziente nel caso in cui il Medico Specialista non sia in possesso delle credenziali o dell’accesso telematico per l’invio del certificato online. Il certificato cartaceo deve essere inviato entro 24 ore – via fax o raccomandata – all’INPS territoriale di competenza ed al proprio datore di lavoro.

28 luglio 2017 at 13:20 Lascia un commento

Eparine a basso peso molecolare – news Regione Sicilia

Nuova modalita’ di prescrizione delle eparine in donne in stato di gravidanza a rischio trombotico: le pazienti dovranno recarsi da specialista ginecologo pubblico che provvedera’ a redigere modulistica specifica. I farmaci saranno dispensati direttamente dalle farmacie ASL

Fai clic per accedere a modifica%20determina%20inserimento%20EBPM%20in%20gravidanza.pdf

https://www.aspct.it/dipartimento-del-farmaco/uoc-farmaceutica-convenzionata-monitoraggio-e-farmacovigilan/farmaceutica-convenzionata-1/20160920/ebpm_l._648.pdf
TERAPIA PONTE
Modalità di prescrizione delle eparine in soggetti in terapia anticoagulante (TAO) che devono essere sottoposti ad interventi con rischio medio/grave di emorragia: i paziente dovranno recarsi dallo specialista pubblico specifico ( chirurgo, ortopedico , odontoiatra, dermatologo, etc) che redigera’ la modulistica ad hoc e le confezione dei farmaci saranno dispensate direttamente dalle farmacie ASL.
facsimile moduli: — Modulo-per-la-prescrizione-della-terapia-ponte ——-  modulo_ebpm_offlabel
All’atto della dimissione dopo ricoveri se necessaria la terapia con EBPM i farmaci devono essere forniti dalla farmacia ospedaliera secondo modulistica interna.

I Medici di Medicina Generale NON possono prescrivere tali terapie.

31-10-14 prescrizioni eparine e modalità prescrittiva ( EBPM e Fondaparinux)

31 ottobre 2016 at 19:24 1 commento

Prescrizioni esami di laboratorio e indagini strumentali – DL Appropriatezza e successiva circolare applicativa

In sintesi il decreto e’ gia’ attuativo, dalla  circolare Lorenzin si evince che quanto descritto nelle note di seguito può essere non applicabile nei pazienti con esenzione per patologia o invalidità, per quanto riguarda le indagini contemplate nella esenzione e quelle pertinenti la causa dell’invalidità.

Per tutte le altre situazioni valgono i consigli descritti nelle

SINTESI PER LE NOTE DL APPROPRIATEZZA

 il Decreto Ministeriale che dal 20 gennaio 2016 introduce 203 Note per l’appropriatezza prescrittiva precisa i criteri a cui saranno sottoposti altrettanti accertamenti diagnostici: • «condizioni di erogabilità»: si riferiscono alle specifiche circostanze in assenza delle quali la prestazione specialistica risulta inappropriata e non può essere erogata nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale; • «indicazioni di appropriatezza prescrittiva»: riguardano le specifiche circostanze in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza.

1. La maggioranza degli ESAMI DI LABORATORIO compresi nell’elenco ministeriale è sottoposto a condizioni di erogabilità e solo per una ventina si prevedono criteri di appropriatezza prescrittiva meno vincolanti per il medico:

a. colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi possono essere prescritti

I. come screening su tutti i soggetti di età > 40 anni

II. nei soggetti con malattia cardiovascolare o fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci. In assenza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interventi terapeutici, l’esame è da ripetere a distanza di 5 anni.;

b. una quarantina di accertamenti di prescrizione comune è soggetto a condizioni di erogabilità, più o meno stringenti: fosfatasi alcalina, clearance della creatinina, calcio, albumina, GPT e GOT, LDH, lipasi, magnesio, fosfato, mioglobina, anticorpi anti-tiroide, markers epate B e delta, CEA, CA 19.9, Ca 125, Ca 15.3, enolasi, cromo, test del sudore, emogruppo ABO e fenotipo Rh, ricerca campylobacter, chlamydie, salmonelle, shigelle etc..;

c. per una quindicina di esami di laboratorio il decreto si limita ad indicare criteri di appropriatezza prescrittiva, abbastanza laschi, o a sottolineare il carattere obsoleto del test: alfa amilasi, fosfatasi acida, potassio, sodio, PT, PTT, urea, ferro, miceti anticorpi, desossicortisolo, trombossano beta2, viscosità ematica, beta tromboglobulina, glicoproteina ricca in istidina, inibitore attivatore plasminigeno;

d. due accertamenti diagnostici (fosfatasi alcalina e e fosfatasi alcalina ossea) sono soggetti sia a condizioni di erogabilità che a indicazioni di appropriatezza prescrittiva;

e. in molti casi le condizioni di erogabilità, a cui è subordinata la prescrizione, appaiono scontate: il medico in genere prescrive il dosaggio di lipasi o amilasi solo in presenza di sintomi suggestivi per pancreatite, mioglobina o CPK in caso di mialgie o in corso di terapia con statine, l’uricemia nella patologia renale, gottosa o nel monitoraggio delle terapie iperuricemizzanti, il test del sudore nel sospetto di fibrosi cistica etc;

f. oltre un centinaio di prescrizioni riguarda situazioni cliniche di esclusiva pertinenza specialistica, in particolare prestazioni odontoiatriche e radioterapiche, test allergologici (IgE specifiche) e di tipizzazione HLA, tomoscintigrafie, esami di genetica medica e molecolare, oncoematologia, citogenetica e immunogenetica; g. infine restano esclusi da ogni limitazione prescrittiva: emocromo, glicemia ed emoglobina glicata, creatinina, VES, Pcr, Bilirubina, GammaGT, ferritina e transferrina, funzionalità tiroidea, surrenalica e riproduttiva, immunoglobuline, test reumatici compresi gli auto-anticorpi, SOF, esami urine e colturali, test sierologici per rosolia, CMV, lue, HIV, toxoplasmosi etc..

2. Per quanto riguarda la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI l’elenco ministeriale comprende sia le TAC che le RMN dell’apparato osto-articolare (TAC della colonna e degli arti superiori e inferiori con e senza contrasto) mentre per la densitometria ossea si rimanda alle indicazioni del DM relativo. La TAC del rachide senza contrasto è soggetta solo a due indicazioni di appropriatezza prescrittiva: patologia traumatica acuta o complicanze post-chirurgiche.

a. Per entrambe le tecniche alcune note fanno riferimento a sospetta patologia traumatica od oncologica, quest’ultima normata sulla base di un puntiglioso elenco di criteri clinici (note n. 32, 34, 36, 38 e 40)

b. anamnesi positiva per tumori;

c. perdita di peso;

d. assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane;

e. età sopra 50 e sotto 18 anni;

f. dolore ingravescente, continuo anche a riposo e con persistenza notturna.

3. Particolarmente invasive sono le NORME BUROCRATICO-AMMINISTRATIVE che regoleranno dal 20 gennaio in avanti la prescrizione sul ricettario del SSN degli accertamenti soggetti a Nota, da parte dei medici vale a dire:

a. per le condizioni di erogabilità, la lettera identificativa (A, B, C etc..) da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta;

b. per le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, la lettera identificativa (A, B, C et..) da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta.

4. Per l’erogabilità delle PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA sono previsti due criteri generali, ovvero: a. «vulnerabilità sanitaria»: presenza di condizioni cliniche che possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante; b. «vulnerabilità sociale»: condizione di svantaggio sociale ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale.Per i requisiti determinanti la vulnerabilità sociale  si attendono le disposizioni regionali in merito, resta valido comunque l’esonero dall’applicabilità in caso di esenzione per patologia o invalidita’ se ad essi correlati.

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Condivido con colleghi e pazienti il seguente articolo:

http://www.medinco.it/medinco/2016/01/scompiglio-miopia-e-disorganizzazione-il-decreto-appropriatezza/

LacrimeeSangue_UrbanPost

Aggiungo che il DL 9/12/2015 ( decreto appropriatezza ) e’ operativo dal 21 Gennaio, i gestionali dei Medici di Medicina Generale non sono ancora attrezzati per le note da apporre ad ogni prestazioni e questo comporta il rischio di incorrere in prescrizioni incongrue di cui si dovrà rispondere economicamente all’ASL, come già avvenuto per alcune prescrizioni farmaceutiche .

Il consiglio per salvaguardare i pazienti, specie quelli più critici, è di:

1 – prescrivere al momento soltanto le indagini che si ritengono necessarie ed improcrastinabili per il problema del paziente che si sta visitando (in studio o a domicilio) seguendo le indicazioni di massima sintetizzate qui: Note per l’appropriatezza prescrittiva
2 – rinviare di qualche settimana le eventuali prescrizioni di follow up per pazienti cronici e in caso dubbio utilizzare il modulo appropriatezza (modulo appropriatezza) da far consegnare dal paziente al distretto di appartenenza per averne l’autorizzazione alla prescrizione.
3 – non trascrivere assolutamente prescrizioni di colleghi specialisti che hanno titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici (2016-Medici Specialisti abilitati alla prescrizione in modalità dematerializzata Reg. Sicilia) ed indicare nel corpo della richiesta di visita specialistica la seguente dicitura: “In base alle normative vigenti, se necessari ulteriori indagini e appuntamenti lo specialista li prescriverà direttamente su proprio ricettario SSR“.

esporre in sala d’attesa l’avviso sulle nuove disposizioni nazionali che spiega bene agli utenti la situazione critica in cui ci stiamo trovando : decreto appropriatezza avviso.

31 gennaio 2016 at 11:10 Lascia un commento

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